Competenze
1. La Giunta collabora con il presidente nella amministrazione dell’Unione, elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso
e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente dell’Unione affida ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all’attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e dallo stesso Presidente dell’Unione e vigilando sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna, che non siano dalla legge o dal presente regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente dell’Unione, dei dipendenti, ai quali siano state attribuite finzioni di responsabili di servizio.