Competenze
1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime, in particolare, al fine della predisposizione dei bilanci pluriennale ed annuale, di un documento di indirizzo che contenga, con riferimento pluriennale ed annuale, un’ipotesi dell’andamento complessivo delle risorse disponibili per l’Ente con riferimento alle entrate ed alle spese ed agli investimenti e che determini, su questa base le priorità di intervento.
4. Il Consiglio dell’Unione è competente per l’adozione dei seguenti atti fondamentali:
a) la convalida dei propri componenti;
b) i regolamenti dei servizi;
c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
d) le convenzioni con la provincia, con comuni non facenti parte dell’Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione
dell’Unione a società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi dell’Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
g) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell’Unione e l’emissione dei prestiti obbligazionari;
h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
i) la determinazione dei contributi annui che i comuni componenti devono corrispondere;
l) gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;
m) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza dagli altri organi dell’Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla giunta dell’unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni, ovvero entro il 31 dicembre qualora il predetto intervallo temporale di 60 giorni ecceda tale data.
6. Il Consiglio dell’Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei comuni può sottoporre al consiglio dell’Unione gli schemi di deliberazione da adottare.
7. Il Presidente dell’Unione e la Giunta forniscono semestralmente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.